Art. 3
Modifiche all'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
In vigore dal 7 dic 2012
1. All'articolo 258, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b):
1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e loro rimorchi»;
2) al numero 1), dopo la parola: «veicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;
3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;
b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli autoveicoli,» e le parole: «III. 4/d,» e: «III. 4/t,» sono soppresse; dopo le parole: «targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-09-28;198#art-3