Art. 5
Modifiche all'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
In vigore dal 7 dic 2012
1. All'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, loro rimorchi»;
2) alla lettera a), la parola: «scritte» è sostituita dalla seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» è soppressa;
b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-09-28;198#art-5