Capo II
Art. 6
Bilancio di previsione
In vigore dal 15 mar 2012
1. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto sulla base degli elementi forniti dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, è deliberato dal Consiglio direttivo, entro il successivo 31 ottobre.
2. Lo schema di bilancio di cui al comma 1 è sottoposto, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio direttivo, al Collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione, l'approvazione con rilievi o il rifiuto di approvazione. La relazione contiene considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'Agenzia intende realizzare e, in particolare, sull'attendibilità delle entrate previste nei vari capitoli di bilancio e sulla congruità delle spese.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio di previsione, comprensivo degli allegati, è trasmesso al Ministro dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per le variazioni al bilancio di previsione si applica la stessa procedura.
5. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
a) il preventivo finanziario, articolato nella versione decisionale e gestionale;
b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
c) il preventivo economico.
6. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) la relazione programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
d) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
7. L'Agenzia adotta un sistema di contabilità analitica, unitamente alla contabilità generale, in conformità all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-6