Capo II

Art. 10

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

In vigore dal 15 mar 2012
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 7 al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 2. La tabella dà adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo. 3. L'Agenzia può disporre del presunto avanzo di amministrazione quando ne sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui lo stesso risulti realizzato. 4. Del presunto disavanzo di amministrazione si tiene conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio direttivo definisce i criteri per pervenire a tale assorbimento. 5. Ove, in sede consuntiva, sia accertato un maggior disavanzo di amministrazione rispetto a quello presunto, sono adottati i provvedimenti atti a eliminare gli effetti dello scostamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-10

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