Capo I
Art. 1
Principi fondamentali
In vigore dal 15 mar 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 113, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prevede l'emanazione di un regolamento ai sensi dell', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed in particolare gli ;
Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Principi fondamentali
1. Nel quadro dell'autonomia contabile, patrimoniale e organizzativa sancita dall'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», uniforma la propria attività amministrativo-contabile alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, nelle more della attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché alla normativa fiscale e civilistica vigente.
2. L'Agenzia ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti, alle forniture, ai lavori e ai servizi in genere, necessari per il suo funzionamento, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, nazionali e comunitarie.
3. L'Agenzia uniforma, altresì, la propria azione al principio della rigorosa separazione tra la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla propria gestione e le attività di amministrazione, custodia, destinazione e vendita relative ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. A tale fine, l'Agenzia tiene distinte scritture contabili relative a queste ultime attività, che diano contezza della gestione dei beni sequestrati e confiscati sia dal punto di vista finanziario che economico-patrimoniale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-1