Capo I

Art. 3

Indirizzo politico, programmazione e direttiva generale dell'azione amministrativa

In vigore dal 15 mar 2012
1. Il Consiglio direttivo dell'Agenzia, denominato di seguito: «Consiglio direttivo», approva entro il 31 ottobre di ciascun anno, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, la relazione programmatica contenente le linee strategiche, le politiche e i programmi delle attività che l'Agenzia intende intraprendere o sviluppare in un arco temporale, di norma, non inferiore ad un triennio. 2. La relazione programmatica costituisce il documento preliminare per la predisposizione del bilancio pluriennale. 3. Il Consiglio direttivo, tenendo conto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno e della relazione programmatica di cui al comma 1 e sulla base delle proposte formulate dal Direttore, approva annualmente la direttiva generale dell'azione amministrativa dell'Agenzia, unitamente al bilancio di previsione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-3

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