Capo IV
Art. 35
Relazione del Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 15 mar 2012
1. La relazione del Collegio dei revisori dei conti contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e sulla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, evidenziando le cause che ne hanno impedito il raggiungimento.
2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare:
a) attesta:
1) la corrispondenza dei dati del rendiconto generale a quelli analitici desunti dalla contabilità generale dell'Agenzia;
2) l'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
3) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
4) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
b) effettua analisi e fornisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio del bilancio e, in caso di disavanzo, fornisce informazioni sulla struttura dello stesso e sulle prospettive di riassorbimento;
c) esprime valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Agenzia e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
d) verifica l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione del rendiconto generale e dei suoi allegati;
e) esprime motivato parere sull'approvazione, sull'approvazione con rilievi o sul rifiuto dell'approvazione del rendiconto generale da parte del Consiglio direttivo.
3. Restano fermi i poteri e i compiti di controllo affidati al Collegio dei revisori dei conti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, in quanto applicabili, del codice civile.
4. I verbali del Collegio dei revisori dei conti sono trasmessi al Ministro dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-35