Capo V

Art. 36

Affidamento del servizio di cassa

In vigore dal 15 mar 2012
1. Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. Il servizio è aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. Nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono specificatamente indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, evitando ogni forma di compensazione atta a realizzare artificiose riduzioni di valori monetari. 3. La convenzione di cui al comma 1 prevede le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa delle sedi secondarie dell'Agenzia, senza alcun pregiudizio per l'unitarietà del servizio e delle condizioni pattuite. Inoltre, prevede che per eventuali danni causati all'Agenzia o a terzi, l'istituto cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. 4. Il cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Agenzia. 5. L'Agenzia può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto cassiere di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Agenzia con cadenza da stabilirsi nella convenzione. 6. Se l'organizzazione dell'Agenzia e dell'istituto cassiere lo consente, il servizio di cassa è gestito con metodologie ed evidenze informatiche a firma digitale con collegamento diretto tra l'ufficio competente per la gestione degli affari contabili e finanziari dell'Agenzia e l'istituto cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio. 7. Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa sono coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ai relativi decreti attuativi.
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