Capo V

Art. 37

Anticipazioni di tesoreria

In vigore dal 15 mar 2012
1. L'istituto cassiere, previo provvedimento del Direttore, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-12-15;234#art-37

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