Art. 35 · Relazione del Collegio dei revisori dei conti
Capo IV

Art. 35

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Relazione del Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 15 mar 2012
1. La relazione del Collegio dei revisori dei conti contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e sulla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, evidenziando le cause che ne hanno impedito il raggiungimento. 2. Il Collegio dei revisori dei conti, in particolare: a) attesta: 1) la corrispondenza dei dati del rendiconto generale a quelli analitici desunti dalla contabilità generale dell'Agenzia; 2) l'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio; 3) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; 4) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; b) effettua analisi e fornisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio del bilancio e, in caso di disavanzo, fornisce informazioni sulla struttura dello stesso e sulle prospettive di riassorbimento; c) esprime valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Agenzia e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; d) verifica l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione del rendiconto generale e dei suoi allegati; e) esprime motivato parere sull'approvazione, sull'approvazione con rilievi o sul rifiuto dell'approvazione del rendiconto generale da parte del Consiglio direttivo. 3. Restano fermi i poteri e i compiti di controllo affidati al Collegio dei revisori dei conti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, in quanto applicabili, del codice civile. 4. I verbali del Collegio dei revisori dei conti sono trasmessi al Ministro dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
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