Art. 7

Agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formative

In vigore dal 10 mar 2012
Agevolazioni connesse alla fruizione di attività culturali e formative 1. Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali e formative. A tale scopo il Ministero dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di integrazione. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'individuazione dei soggetti erogatori delle attività culturali e formative di cui al comma 1. 3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;179#art-7

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