Art. 11

Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

In vigore dal 10 mar 2012
1. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all', comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e lo analizzano nell'ambito del più generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.
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Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. (Art. 11 Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.) — Testo vigente | Portale Normativo