Art. 3
Sessione di formazione civica e di informazione
In vigore dal 10 mar 2012
1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all', comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all', comma 4, lettere b) e c), definite d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione. Lo straniero è informato, altresì, delle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell', comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;179#art-3