Art. 4

Articolazione dell'accordo per crediti

In vigore dal 10 mar 2012
1. L'accordo è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura indicata nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in connessione con: a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; b) l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge; c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari. 3. I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo di cui all', nel caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;179#art-4

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Articolazione dell'accordo per crediti (Art. 4 Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.) — Testo vigente | Portale Normativo