Art. 14
Entrata in vigore
In vigore dal 10 mar 2012
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Palma
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011
Registro n. 19, foglio n. 315
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;179#art-14