Art. 14

Entrata in vigore

In vigore dal 10 mar 2012
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2011 Registro n. 19, foglio n. 315
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-09-14;179#art-14

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