Art. 8

Risoluzione per inidoneità permanente

In vigore dal 21 ott 2011
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all' comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-27;171#art-8

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