Art. 4

Organi di accertamento medico

In vigore dal 21 ott 2011
1. L'accertamento dell'inidoneità psicofisica è effettuato dagli organi medici competenti in base agli del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001. 2. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-27;171#art-4

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