Art. 1
Oggetto e destinatari
In vigore dal 21 ott 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 55-octies, inserito dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 10 gennaio 1957, n. 3, recante disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di trattamento di dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 20 decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso il 19 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento
Oggetto e destinatari
1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale di cui all' del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-27;171#art-1