Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 21 ott 2011
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-27;171#art-10

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