Art. 5
In vigore dal 15 ott 2011
1. L'articolo 26 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 è sostituito dal seguente:
«Art. 26. - 1. Per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito nel concorso ad avvocato dello Stato non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse e, nel concorso a procuratore dello Stato, non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove, anche nel caso di cui all'articolo 17, comma 1. In ogni caso la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio numerico.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;161#art-5