Art. 1
In vigore dal 15 ott 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l', comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, concernente regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato;
Considerata l'esigenza di ottenere per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, procedure concorsuali più spedite ed effettivamente gestibili;
Considerate, inoltre, la natura del servizio richiesto ai procuratori dello Stato e le oggettive necessità dell'Avvocatura dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
1. L'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia di Roma e consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.
3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne, oltre alle materie indicate nel comma 2, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;161#art-1