Art. 4
In vigore dal 15 ott 2011
1. Dopo l'articolo 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis - 1. Nel concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, la commissione, subito dopo la lettura di ciascun elaborato assegna al medesimo il relativo punteggio secondo quanto previsto dall'articolo 25 e procede all'esame dei successivi elaborati solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi.
Art. 24-ter - 1. Qualora una delle prove si svolga anticipatamente secondo quanto previsto dall'articolo 17, la prima commissione procede alla correzione dell'elaborato secondo le modalità indicate dall'articolo 25.
2. All'esito della correzione, la commissione procede al riconoscimento dei nomi di tutti i candidati ai sensi del decimo comma dell'articolo 24.
3. Alle rimanenti prove scritte vengono ammessi i soli candidati che, nella prima prova, abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi. In caso di mancato superamento della prima prova, si applica l', secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519.
4. L'elenco dei candidati ammessi alle rimanenti prove è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla data di svolgimento delle prove medesime.
5. All'espletamento dei successivi incombenti provvede la seconda commissione di cui all'articolo 17.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;161#art-4