Art. 8
In vigore dal 15 ott 2011
1. Gli articoli 10, primo comma, 12, 18, dal settimo al quindicesimo comma, nonché 30 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono abrogati.
2. All'articolo 15, primo comma, primo periodo del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: «da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «da un vice avvocato generale» e le parole: «o straordinario» sono soppresse.
3. All'articolo 28, secondo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: «sostituto avvocato dello Stato» e «aggiunto di procura» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «avvocato dello Stato» e «procuratore dello Stato».
4. All'articolo 33, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nel primo e nel secondo periodo, le parole: «gli aggiunti di procura» sono sostituite dalle seguenti: «i procuratori dello Stato».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;161#art-8