Art. 5

Comitato di gestione

In vigore dal 29 ago 2014
1. Il Comitato di gestione è composto da quattro membri, nonché dal Direttore generale, che lo presiede. 2. I componenti del Comitato di gestione, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono così designati: a) due componenti dal Ministro degli affari esteri; b) un componente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; c) un componente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. I membri del Comitato di gestione durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati. 4. Il Comitato di gestione svolge funzioni di programmazione delle attività dello IAO e di monitoraggio e verifica della loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi del Ministro degli affari esteri. 5. In particolare, il Comitato di gestione su proposta del Direttore generale: a) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività; b) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi; c) delibera la pianta organica, gli atti organizzativi e regolamentari generali. 6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato di gestione, fatti salvi eventuali rimborsi per spese di missione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera i)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;243#art-5

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Comitato di gestione (Art. 5 Regolamento recante il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo