Art. 9

Fonti di finanziamento

In vigore dal 29 ago 2014
1. Al conseguimento dei fini istituzionali lo IAO provvede, ai sensi dell'articolo 12 della legge: a) con il contributo dello Stato, da determinare annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni nazionali e internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni; e) mediante la costituzione e la partecipazione a società miste con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera i)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;243#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fonti di finanziamento (Art. 9 Regolamento recante il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo