Art. 4

Direttore generale

In vigore dal 29 ago 2014
1. Il Direttore generale è nominato, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri. 2. L'incarico di cui al comma 1 è rinnovabile anche oltre il limite temporale di cinque anni. 3. Il Direttore generale è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dello IAO. 4. Il Direttore generale: a) rappresenta lo IAO e lo dirige; b) presiede il Comitato di gestione; c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione, tenendone informato quest'ultimo; d) dirige gli uffici dello IAO e le relative attività; e) conferisce gli incarichi ai dirigenti dello IAO; f) svolge le funzioni ed attività amministrative individuate dal Regolamento di cui all'. 5. Il Direttore generale trasmette al Ministro degli affari esteri una relazione annuale sui risultati dell'attività dello IAO.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera i)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;243#art-4

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