Art. 2
Compiti
In vigore dal 29 ago 2014
1. Lo IAO svolge i compiti di cui agli della legge.
2. Lo IAO in particolare:
a) svolge attività di consulenza, assistenza e supporto operativo del Ministero nel campo tecnico, scientifico e dello sviluppo economico agrario per esigenze connesse ad interventi di cooperazione e di aiuto allo sviluppo in ambito internazionale;
b) effettua studi, progettazione, consulenza, assistenza tecnica, implementazione, monitoraggio e valutazione nei settori dello sviluppo rurale, della sicurezza alimentare, della gestione delle risorse naturali e degli aiuti allo sviluppo sostenibile per interventi di cooperazione internazionale;
c) assicura al Ministero degli affari esteri consulenza e assistenza nel campo dell'agricoltura oltre che l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale ai sensi di quanto previsto dall' comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli interventi previsti alle lettere a), c), d), e), i) dell', comma 3 della medesima legge;
d) programma attività di formazione, aggiornamento e specializzazione in ambito accademico nei settori di competenza e nel rispetto delle normative vigenti in materia di ordinamento degli studi universitari, provvedendo anche alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, storico e scientifico mediante ogni opportuna attività di promozione, ivi inclusa quella editoriale.
3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, lo IAO collabora, anche su incarico del Ministero, con altri enti, istituzioni, organizzazioni italiane ed estere, nonché con gli organismi internazionali multilaterali del settore.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera i)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-29;243#art-2