Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 30 nov 2010
1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall', comma 6, in merito al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio. 2. In attuazione del presente decreto, l'Agenzia provvede alla rimodulazione della dotazione organica, con la previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, in modo da assicurare il contenimento delle spese, come previsto dall', comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto delle riduzioni operate ai sensi dell'articolo. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. Le modificazioni alla ripartizione della dotazione organica sono effettuate con deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente e sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;189#art-6

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