Art. 5

Stato giuridico

In vigore dal 30 nov 2010
1. A pena di decadenza, il presidente e i membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, nè avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia. 2. Il presidente e i membri del collegio non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica. 3. Il presidente e i membri del collegio non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attività dell'Agenzia. 4. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, è collocato fuori ruolo per il periodo di durata del mandato. 5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, attribuiti agli investigatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;189#art-5

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