Art. 4

Direttore generale dell'Agenzia

In vigore dal 30 nov 2010
1. Il direttore generale è scelto tra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed è nominato dal presidente, previa delibera del collegio. 2. Il direttore generale è a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari. 3. Il direttore generale, inoltre: a) conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere; b) formula proposte ed esprime pareri al presidente e al collegio; c) coordina l'attività degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale; d) esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio; e) dirige, controlla e coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia; f) fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, lettera a), svolge attività di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; g) esegue compiti specifici stabiliti dal collegio. 4. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale è disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.
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Direttore generale dell'Agenzia (Art. 4 Regolamento concernente il riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo