Art. 4
Direttore generale dell'Agenzia
In vigore dal 30 nov 2010
1. Il direttore generale è scelto tra soggetti di provata capacità giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed è nominato dal presidente, previa delibera del collegio.
2. Il direttore generale è a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari.
3. Il direttore generale, inoltre:
a) conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere;
b) formula proposte ed esprime pareri al presidente e al collegio;
c) coordina l'attività degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale;
d) esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio;
e) dirige, controlla e coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia;
f) fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, lettera a), svolge attività di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
g) esegue compiti specifici stabiliti dal collegio.
4. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale è disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;189#art-4