Art. 3
Competenze degli organi dell'Agenzia
In vigore dal 30 nov 2010
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende alla sua attività, convoca e presiede le riunioni del collegio, fissandone l'ordine del giorno.
2. Il presidente inoltre:
a) sovrintende al coordinamento dell'attività investigativa, designa l'investigatore incaricato e, nel caso di inchieste tecniche condotte da Stati stranieri, il rappresentante accreditato;
b) esercita i poteri di delega previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, nonché, sentita l'amministrazione vigilante qualora si tratti di Stati non appartenenti all'Unione europea, dalle previsioni 5.1 e 5.1.1 dell'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;
c) può accettare la delega da parte di uno Stato straniero allo svolgimento di una inchiesta tecnica;
d) mantiene i rapporti con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità nazionali e straniere;
e) conclude le convenzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.
3. Il collegio provvede, in particolare a:
a) fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attività di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia;
b) predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la diffusione ai soggetti interessati;
c) conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;
d) approvare i bilanci dell'Agenzia;
e) deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte;
f) deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-05;189#art-3