Art. 6

Attività di divulgazione informativa

In vigore dal 15 ott 2010
1. Il portale rende disponibile l'elenco delle Agenzie accreditate specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attività per le quali sono accreditate nonché i relativi aggiornamenti. 2. I provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale Regionale, sono inseriti per esteso in apposita sezione del portale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;159#art-6

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