Art. 4

Obblighi informativi

In vigore dal 15 ott 2010
1. Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa. 2. Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'. 3. Le Agenzie comunicano, in modalità telematica, al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attività che intendono svolgere.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;159#art-4

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