Art. 2

Agenzie per le imprese

In vigore dal 15 ott 2010
1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento. 2. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata: a) salve le disposizioni attuative del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento; b) organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni; c) associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali; d) centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore; e) studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza. 3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;159#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo