Art. 5

Attività di vigilanza e controllo

In vigore dal 15 ott 2010
1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'attività delle Agenzie. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata. 2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni. 3. Se le misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento. 4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.
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Attività di vigilanza e controllo (Art. 5 Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo