Capo VII

Art. 513

Fondi permanenti per spese economali

In vigore dal 23 lug 2025
1. Per far fronte alle spese di modesta entità necessarie al funzionamento delle unità, dei reparti, degli uffici, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessità mensili, da trarre dalle disponibilità della dotazione di fondo scorta di cui agli . 2. Per sopperire alle esigenze di liquidità delle unità e dei reparti impiegati all'estero è consentita l'apertura di uno o più conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1. 3. Il fondo permanente è utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personale, per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonché alla prevenzione degli infortuni. 4. Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili della legittimità delle spese effettuate e della regolarità e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenute all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese. 5. I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-513

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