Capo VII
Art. 512
Rendiconto suppletivo
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le spese sostenute durante l'anno sono comprese nel rendiconto del trimestre in cui il pagamento è effettuato.
2. Le somme pagate nel primo trimestre in conto della competenza dell'esercizio scaduto sono comprese nel rendiconto suppletivo.
3. Le spese sostenute dagli organismi in base ad assegnazioni concesse ma non finanziate nel corso dell'anno appartengono alla competenza dell'esercizio finanziario al quale si riferisce l'assegnazione e sono finanziate in conto residui da parte dei competenti centri di responsabilità, previa emissione dei relativi decreti d'impegno.
4. Le spese variabili, impreviste o indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario, non previste nelle normali assegnazioni e convalidate dai centri di responsabilità, appartengono all'esercizio finanziario cui si riferiscono l'atto di convalida e il pertinente decreto d'impegno. Al relativo finanziamento provvedono gli stessi centri di responsabilità con aperture di credito in conto residui, da versare in contabilità speciale mediante ordini di accreditamento. Le spese sono comprese in un distinto rendiconto del trimestre in cui il pagamento è effettuato, in modo separato da quello di cui al comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-512