Capo VII
Art. 509
Conto transitorio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Al conto transitorio sono temporaneamente imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:
a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'Amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori;
b) somme anticipate ai distaccamenti e ai reparti amministrativamente dipendenti per le rispettive esigenze di gestione;
c) importo dei titoli di pagamento stralciati dai rendiconti in attesa di perfezionamento;
d) somme ricevute in prestito ai sensi dell' e pagamenti con le stesse effettuati;
e) somme riscosse sugli ordini di accreditamento di cui all' e pagamenti con le stesse effettuati;
f) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle norme vigenti.
2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme vigenti, gli organismi provvedono, con tempestività, alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio e non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate in tesoreria, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-509