Capo VII

Art. 510

Proventi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli enti provvedono al versamento dei proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione, anche per i distaccamenti amministrativamente dipendenti che non vi provvedano direttamente. Gli organismi annotano in apposito registro i proventi riscossi e versati in tesoreria, distinti per specie e oggetto. 2. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate in originale al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedano che la quietanza di tesoreria sia prodotta a corredo di altra documentazione; in tale fattispecie agli ordini di pagamento è allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo cui è stato allegato l'originale. 3. Costituiscono proventi riassegnabili ai sensi dell' del codice, gli introiti relativi a: a) cessioni di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre amministrazioni pubbliche e a privati, se occorre ricostituire le dotazioni o le scorte; b) cessioni di vestiario; c) rette degli allievi delle scuole militari; d) prestazioni di qualsiasi specie ad amministrazioni diverse da quella della Difesa e a terzi; e) ogni altra prestazione per la quale la riassegnabilità sia prevista dalle norme vigenti. 4. I proventi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90#art-510

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