Titolo III

Art. 30

Donazioni

In vigore dal 1 gen 2011
1. Gli uffici all'estero possono ricevere donazioni e liberalità da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. 2. L'accettazione delle donazioni avviene con atto formale, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti per la legittimità degli atti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo