Titolo III
Art. 30
Donazioni
In vigore dal 1 gen 2011
1. Gli uffici all'estero possono ricevere donazioni e liberalità da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri.
2. L'accettazione delle donazioni avviene con atto formale, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti per la legittimità degli atti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-30