Titolo IV

Art. 33

Riscossione delle entrate

In vigore dal 1 gen 2011
1. Gli uffici dipendenti non possono ricevere finanziamenti a titolo di dotazione finanziaria ovvero riscuotere le entrate proprie, di cui ai Titoli II e III, se non per il tramite dell'ufficio dal quale dipendono. 2. L'ufficio principale trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza dell'ufficio dipendente dandone a questo contestuale comunicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-33

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