Capo VII

Art. 26

Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri

In vigore dal 1 gen 2011
Erogazione di spese su finanziamenti dell'Unione europea o di Stati membri 1. Le somme diverse dalle dotazioni finanziarie di cui agli ed 11 del presente regolamento, finanziate da parte dell'Unione europea o da Stati membri dell'Unione agli uffici all'estero, sono gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. 2. Il titolare dell'ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordini di pagamento a valere sui finanziamenti. 3. Le entrate e le uscite relative sono imputate sul bilancio degli uffici all'estero in una voce specifica delle partite di giro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-26

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