Titolo III

Art. 27

Attività di assistenza alle imprese

In vigore dal 1 gen 2011
1. Gli uffici all'estero possono essere autorizzati dal Ministero ad offrire servizi a pagamento alle imprese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-27

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