Art. 27 · Attività di assistenza alle imprese
Titolo III

Art. 27

27 / 41

Attività di assistenza alle imprese

In vigore dal 1 gen 2011
1. Gli uffici all'estero possono essere autorizzati dal Ministero ad offrire servizi a pagamento alle imprese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-02-01;54#art-27