Capo I

Art. 7

Ufficio di presidenza

In vigore dal 21 ago 2009
1. L'Ufficio di presidenza: a) istruisce le riunioni dell'Assemblea generale; b) determina le modalità di attuazione delle attività deliberate dall'Assemblea generale; c) definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-10;123#art-7

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