Capo I
Art. 7
Ufficio di presidenza
In vigore dal 21 ago 2009
1. L'Ufficio di presidenza:
a) istruisce le riunioni dell'Assemblea generale;
b) determina le modalità di attuazione delle attività deliberate dall'Assemblea generale;
c) definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-10;123#art-7