Capo I

Art. 9

Risorse umane e spese della Consulta

In vigore dal 21 ago 2009
1. La Consulta, per il proprio funzionamento, si avvale di diciotto unità di personale appartenente all'area III e di trentasei unità di personale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo i casi diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e salvo quanto previsto al comma 2. 2. Il Segretario generale si avvale, altresì, per l'espletamento delle attività della Consulta e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione, che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea e compatibilmente con le esigenze di servizio. 3. Alle spese connesse all'attività ed al funzionamento della Consulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed ogni altra indennità, si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all', comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-10;123#art-9

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