Capo II

Art. 11

Comitato centrale

In vigore dal 21 ago 2009
1. Il Comitato centrale, in relazione alle attribuzioni ad esso conferite ai sensi dell' del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284: a) delibera il programma di attività annuale ed assume le decisioni connesse all'esercizio delle proprie attribuzioni anche sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto; b) istituisce, su proposta del Presidente, commissioni permanenti o temporanee per la trattazione di questioni attinenti ai compiti istituzionali del Comitato stesso. 2. Il Comitato centrale e le commissioni si riuniscono su convocazione del Presidente, inviata, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima, e, in caso di eccezionale necessità ed urgenza, almeno quarantotto ore prima della data stabilita per la seduta. Il Comitato centrale stabilisce le regole relative alla validità delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni. 3. Le funzioni di segretario delle riunioni del Comitato centrale e delle commissioni sono svolte dal capo della segreteria di cui all' o da un suo sostituto, scelto fra i componenti della segreteria. 4. Ai lavori del Comitato centrale e delle commissioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti esterni, esperti su specifiche materie a cui si provvede con le ordinarie dotazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-10;123#art-11

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