Capo I

Art. 2

Presidente

In vigore dal 21 ago 2009
1. Il Presidente della Consulta: a) rappresenta la Consulta verso l'esterno; b) designa il Segretario generale, scegliendolo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale delle merci e della logistica; c) propone i componenti del Comitato esecutivo, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, del movimento cooperativo e delle altre categorie economiche e sociali rappresentate nell'Assemblea generale; d) nomina i componenti del Comitato scientifico, sentita l'Assemblea generale; e) sceglie, fra i componenti dell'Assemblea generale aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche, i membri dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto; f) può istituire, sentito l'Ufficio di presidenza, commissioni per la trattazione di questioni specifiche correlate al settore del trasporto e della logistica; g) convoca l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo e l'Ufficio di presidenza; h) presenta all'Assemblea generale, su proposta del Segretario generale e d'intesa con il Comitato esecutivo, la delibera programmatica semestrale delle attività della Consulta. 2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale di una segreteria. 3. Alle attività di cui al comma 2 si provvede senza oneri aggiuntivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-07-10;123#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo