Art. 5
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
In vigore dal 24 lug 2009
1. Con il decreto di cui all', comma 2, sono stabiliti termini e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali figurano obbligatoriamente:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in conformità a quanto previsto dall', comma 3.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovrà attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;83#art-5