Art. 3

Soggetti beneficiari - soggetti attuatori

In vigore dal 24 lug 2009
1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto di cui al presente regolamento sono le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti, come definiti dall', comma 2. 2. I soggetti attuatori delle azioni formative, da indicare esplicitamente in sede di presentazione dell'istanza per accedere ai contributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono; b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;83#art-3

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Soggetti beneficiari - soggetti attuatori (Art. 3 Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo