Art. 3
Soggetti beneficiari - soggetti attuatori
In vigore dal 24 lug 2009
1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto di cui al presente regolamento sono le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti, come definiti dall', comma 2.
2. I soggetti attuatori delle azioni formative, da indicare esplicitamente in sede di presentazione dell'istanza per accedere ai contributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;
b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;83#art-3